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Proposta Regolamento EU su imballaggi e rifiuti di imballaggio

Il riutilizzo come opzione concreta nella proposta di Regolamento europeo sugli imballaggi (30/11/2022).

La gerarchia europea dei rifiuti

La perfetta realizzazione della «piramide rovesciata» con cui si rappresenta la «gerarchia europea dei rifiuti» è un punto di arrivo ideale.

La proposta di nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che andrà a sostituire la Direttiva 94/62CE, è concepita come concreta attuazione della gerarchia, quindi da enunciazione formale di un ordine di priorità a effettiva prevalenza quantitativa delle diverse forme di gestione del rifiuto.

 

La Commissione sta parallelamente portando avanti anche una proposta di Direttiva sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), che introdurrà criteri progettuali cogenti in materia di durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, contenuto di riciclato.

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Acqua dolce

Definizioni (art.3)

22. "riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale l'imballaggio riutilizzabile è riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

23. "imballaggio monouso": l'imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile;

26. "sistemi per il riutilizzo": dispositivi organizzativi, tecnici/finanziari che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o aperto. I sistemi di deposito e restituzione, quando assicurano che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte di un "sistema per il riutilizzo";

27. "ricondizionamento": un'operazione necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del suo riutilizzo;

28. "ricarica": un'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore, che svolge la funzione di imballaggio, con un prodotto o più prodotti offerti dal distributore finale nell'ambito di una transazione commerciale;

29. "stazione di ricarica": un luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati tramite ricarica»

Negozio di rifiuti zero

Obblighi relativi ai sistemi per il riutilizzo (Art. 24)

Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili devono partecipare obbligatoriamente a uno o più sistemi di riutilizzo che, devono possedere i requisiti indicati nell’Allegato VI, che stabilisce anche le modalità idonee per il ricondizionamento degli imballaggi stessi, cui devono essere obbligatoriamente sottoposti prima di essere offerti nuovamente per l'uso da parte degli utilizzatori finali.

Cucina Zero Waste

Imballaggi riutilizzabili (Art. 10)

Il testo non fornisce una definizione di “imballaggio riutilizzabile”, ma fissa i requisiti che un imballaggio deve possedere per essere considerato tale:

a) essere concepito e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o ricaricato;

b) essere concepito per compiere il maggior numero possibile di rotazioni;

c) poter essere svuotato senza danni che ne impediscano il riutilizzo;

d) poter essere svuotato e riempito di nuovo garantendo la conformità ai requisiti di sicurezza e igiene;

e) poter essere ricondizionato mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;

f) poter essere svuotato e riempito di nuovo mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto e consentendo l'apposizione di informazioni sulle proprietà sia del contenuto che del contenitore;

g)  poter essere svuotato e riempito di nuovo senza rischi per la salute e la sicurezza di chi vi provvede;

h) soddisfare i requisiti specifici per gli imballaggi riciclabili quando diventa rifiuto.

Agrumi

Obblighi relativi alla ricarica  (Art. 25)

L’imballaggio riutilizzabile è un imballaggio che rientra in un circuito di riutilizzo strutturato: una condizione che si addice tendenzialmente più agli imballaggi industriali o comunque destinati all’uso “b2b” piuttosto che a quelli destinati a consumatore.

Per accrescere le possibilità di riutilizzo anche per gli imballaggi destinati al consumatore, il principale strumento individuato è la “ricarica” (refill), quindi la possibilità di riempire presso il punto vendita contenitori o ceduti dal venditore stesso (a titolo non gratuito o con cauzione) oppure portati dal consumatore, nel rispetto di precise indicazioni procedurali ed igieniche.

Imballaggio alimentare
Carrello

Obiettivi di riutilizzo e ricarica (Art. 26)

Gli obiettivi di riutilizzo sono posti riguardano:

a)  grandi elettrodomestici (90% dall’1/1/2030);

b)  bevande fredde o calde per asporto dal punto vendita (20% dall’1/1/2030 e 80% dall’1/1/2040);

c)  alimenti pronti da asporto nel settore HORECA, destinati al consumo immediato e consumati dal recipiente (10% dall’1/1/2030 e 40% dall’1/1/2040);

d)  bevande alcoliche (escluso il vino), (10% dal’1/1/2030 e 25% dall’1/1/2040);

e)  vino, ad eccezione del vino spumante (5 % dall’1/1/2030 e 15% dall’1/1/2040);

f) acqua e bevande analcoliche (10% dall’1/1/2030 e 25 % dall’1/1/2040);

g) pallet, casse e scatole di plastica, secchi e fusti (30% dall’1/1/2030 e 90% dall’1/1/2040);

h)  imballaggi per il trasporto per il trasporto e la consegna di prodotti non alimentari utilizzati per il commercio elettronico (10% dall’1/1/2030 e 50% dall’1/1/2040);

i) imballaggi per il trasporto come avvolgimenti per pallet e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti caricati su pallet (10% dall’1/1/2030 e 30% dall’1/1/2040);

l) imballaggi di raggruppamento in scatole (escluso il cartone) utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio e non per la vendita (10% dal’1/1/2030 e 25% dall’1/1/2040).

Obiettivi di riutilizzo e ricarica (Art. 26)

Sono escluse le microimprese, le imprese che immettono al consumo meno di 1.000 Kg/anno di imballaggio e, solo per i punti da b a f, le imprese con punto vendita con superficie inferiore ai 100 m2.

Gli imballaggi per il trasporto (pallet, scatole escluso il cartone, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi, fusti e taniche) dovranno essere obbligatoriamente riutilizzabili quando il trasporto avviene tra siti diversi, nei quali l’operatore economico svolge la propria attività, o anche tra un sito in cui l'operatore economico svolge la sua attività e i siti di un’altra impresa allo stesso collegata o associata.

Per le medesime tipologie di imballaggi l’obbligo di utilizzare imballaggi riutilizzabili è esteso anche a tutti i trasporti tra operatori economici all’interno del medesimo Stato membro.

Corridoio del mercato all'ingrosso
Addetta al commissionamento femminile

Regole per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e ricarica (Art. 27)

Come criterio generale, gli obiettivi di riutilizzo e ricarica si calcolano su base annua tenendo conto, per ciascuna delle tipologie di imballaggi per le quali sono previsti obiettivi quantitativi,  del numero di unità di vendita riutilizzabili/mediante ricarica messe a disposizione sul mercato e numero di unità di vendita per ciascuna delle medesime tipologie, messe a disposizione sul mercato in imballaggi diversi da quelli riutilizzabili o mediante ricarica.

Questo è il solo caso in cui la normativa sugli imballaggi assume come parametro il numero di pezzi e non il peso.

Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione adotterà atti di esecuzione che stabiliscono regole e metodologia di calcolo dettagliate.

Riutilizzo e ricarica (Art. 45)

In aggiunta alle tipologie  imballaggio per cui sono già stabiliti obiettivi tassativi, gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione ulteriori misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi per il riutilizzo e di sistemi per il riempimento ecologici, specificando che tali sistemi devono essere conformi ai requisiti e non compromettere l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori:
a)    sistemi di deposito e restituzione conformi ai requisiti minimi per gli imb
allaggi riutilizzabili per altri formati di imballaggio diversi da contenitori per bevande in plastica e in metallo (per i quali invece sono obbligatori);
b) incentivi economici, che tengano conto delle esigenze dei distributori finali, per addebitare l'uso di imballaggi monouso o per informare i consumatori sul costo di tali imballaggi nel punto vendita;
c)    obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili, nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o mediante ricarica, una determinata percentuale di prodotti diversi (quindi aggiuntivi) rispetto a quelli per i quali sono già fissati obiettivi minimi di riutilizzo.

Zero Waste Store
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